Art. 30.
(Nomina del relatore e fissazione della data di trattazione).

      1. Se non ritiene di adottare preliminarmente i provvedimenti di cui all'articolo 27, il presidente della sezione, scaduto in ogni caso il termine perentorio per la costituzione delle parti, fissa la trattazione della causa, secondo quanto previsto dagli articoli 33 e 34, e nomina il relatore.
      2. Almeno un'udienza per ogni mese e per ciascuna sezione è riservata alla trattazione di cause per le quali l'ammontare dei singoli tributi accertati, dei relativi interessi e delle conseguenti sanzioni amministrative non è inferiore ad euro 51.645,69. Un'altra udienza per ogni mese e per ciascuna sezione è comunque riservata alla trattazione di cause nei confronti di società con personalità giuridica, nonché di cause inerenti l'applicazione dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

 

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